Anche a seguito delle dichiarazioni rese alla stampa da alcuni dei
soggetti coinvolti, che rischiano di fornire informazioni non
veritiere ai cittadini e agli operatori commerciali esponendo questi
ultimi a violazioni del Regolamento comunale e conseguenti sanzioni,
si inoltra il testo del provvedimento emesso dal Consiglio di
Giustizia Amministrativa e si riporta il testo del Regolamento
comunale, come risulta DOPO l'approvazione di tale provvedimento
amministrativo.
Come è evidente restano vigenti divieti stringenti circa le emissioni
sonore e circa l'obbligo di rispetto della normativa in materia di
quiete pubblica.
Il testo integrale del regolamento (prima del provvedimento del CGA) è online su
http://www.comune.palermo.it/js/server/normative/_06052016192943.pdfLe modifiche riguardano unicamente una parte dell'art. 6, lasciando
intatto tutto il resto.
Il nuovo articolo 6 recita:
Art. 6 Indicazioni operative e divieti in materia acustica
6.1. Il Titolare del pubblico esercizio, o del locale di
pubblico spettacolo, deve osservare tutte le disposizioni in materia
di inquinamento acustico e adottare tutte le misure idonee e
necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo ed
evitare il disturbo alla quiete pubblica.
6.2. E’ vietata dalle ore 24 la diffusione sonora esterna
derivante dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita,
dalle attività artigianali, alimentari, dalle manifestazioni pubbliche
o private, nonché da qualsiasi soggetto privato.
L’attività musicale, svolta all’esterno del pubblico esercizio o del
locale di pubblico spettacolo, è consentita nel periodo compreso fra
il 01 giugno e il 30 settembre, nelle giornate di venerdì e sabato e
prefestivi fino alle ore 01 del giorno successivo.
6.3. Sospeso
6.4. In ogni caso è vietata l’attività musicale svolta
all’esterno con impianti elettroacustici di amplificazione e
diffusione sonora, comunque intesi
6.5. Sospeso
6.6. L’attività musicale svolta dalle discoteche all’aperto
munite di licenza rilasciata, ex art. 68 del RD 773/31, dal Questore,
rimane assoggettata ai limiti di legge e regolamentari vigenti in
materia di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno, nonché al possesso dei requisiti acustici delle
sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico
spettacolo.
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Fabio Citrano
Ufficio comunicazione istituzionale
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