Bici elettrica o ciclomotore? Pedalata assistita o acceleratore sul manubrio?
La domanda è di stretta attualità, in tempi di crisi. Un dilemma per
chi medita di acquistare un mezzo, per abbattere costi di gestione e
manutenzione.
Partendo dal presupposto della buona fede da parte del possessore, si
rende necessario evidenziare, anche in base alle richieste di
chiarimenti pervenute dai cittadini al Comando di via Dogali, la
differenza tra bicicletta a pedalata assistita o ciclomotore elettrico.
Bicicletta a pedalata assistita
E’ una bicicletta che mantiene la caratteristica di velocipede ed ha un
motore elettrico, di potenza max di 250 w, che non sostituisce la forza
muscolare delle gambe ma serve a faticare meno, riducendo lo sforzo di
chi pedala.
Il motore si ferma se si smette di pedalare o se il veicolo raggiunge i
25 Km/h e si può utilizzare come una semplice bici se si disattiva il
motorino.
La bicicletta elettrica, intesa come tale, deve corrispondere ai
requisiti previsti dalla Direttiva Europea 2002/24/CE del 18.3.2002
adottata dal Ministero dei Trasporti con DM 31.1.2004.
Bicicletta a motore configurabile come ciclomotore
E’ dotata di un motorino elettrico che funziona in maniera autonoma, il motore attivato dall’acceleratore funziona
indipendentemente dal fatto che si pedali o meno.
Non deve rispettare il vincolo dei 250 w di potenza previsto per la pedalata assistita.
La circolazione è prevista solo all’interno di aree private e non possono percorrere strade di pubblico accesso.
Il Codice della strada non prevede alcun requisito per guidare la
bicicletta a pedalata assistita, mentre per guidare lo scooter
elettrico, obbliga al possesso del patentino o della patente AM ,
l’obbligo di indossare il casco, di provvedere alla immatricolazione del
veicolo e quindi avere il certificato di circolazione e la targa,
nonché la copertura assicurativa.
Per i controlli su strada, gli agenti operanti procedono ponendo il
veicolo sul cavalletto e ad azionare il motore mediante l’acceleratore
od il potenziometro eventualmente presente, per rilevare se il motore
funzioni indipendentemente dall’azione dei pedali, senza nessuno a bordo
del veicolo.
Attenzione alle sanzioni previste dal Codice della Strada per chi guida
una bicicletta a motore pensando di guidare una bicicletta elettrica:
guida senza patente: denuncia penale, sequestro per confisca, ammenda da euro 2.257 (art 116 Cds)
circolazione senza indossare il casco: fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni e sanzione di euro 80.(art. 171)
mancanza di certificato di circolazione ed immatricolazione: sequestro
con confisca del veicolo e sanzione da euro 154 (art. 97)
veicolo privo di copertura assicurativa: sequestro con confisca del veicolo e sanzione euro 841 (art. 193 )
La sezione di Infortunistica Stradale, nell’anno in corso ha sequestrato
sei biciclette elettriche “travestite” da ciclomotore, coinvolte in
incidenti stradali.
Però se il possessore, ritenendo di avere acquistato un velocipede a
pedalata assistita, si ritrova su un ciclomotore e si ritenga vittima
di pratiche commerciali illecite, da parte del venditore, potrà sempre
sporgere denuncia per esercitare i suoi diritti di consumatore.-
Salvatore Romano
Polizia Municipale
Ufficio Informazioni istituzionali
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